Iscrizioni a.s. 2026/2027
Sono aperte, per l’anno scolastico 2026/2027, le iscrizioni:
- alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;
- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;
-al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.
Le domande di iscrizione all’a.s. 26/27 possono essere presentate ON-LINE per le classi di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado:
DALLE ORE 8:00 DEL 13 GENNAIO 2026 ALLE ORE 20:00 DEL 14 FEBBRAIO 2026
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia è esclusa dal Sistema ISCRIZIONI ON LINE. E’ effettuata con domanda cartacea da presentare all’Istituzione Scolastica attraverso la compilazione del modulo, dal 13 GENNAIO 2026 al 14 FEBBRAIO 2026, che sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Merate.
I genitori che avessero difficoltà nella compilazione possono rivolgersi alla segreteria, ufficio alunni, per avere supporto e consulenza nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00, Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e nei giorni di Sabato 24.01.26 e Sabato 7.02.26 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2026, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati.
Ai sensi dell’art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2025/26 entro il 31 dicembre 2026). Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2027.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2027.
L’accoglimento delle domande avverrà secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e pubblicati sul sito della scuola sezione Regolamenti. In caso di posti disponibili, l’ammissione di bambini alla frequenza anticipata avverrà secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e pubblicati sul sito della scuola sez. "regolamenti".
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. L’ eventuale accoglimento dell’iscrizione presentata sarà comunicato mezzo mail alle famiglie e mediante affissione nella bacheca della segreteria. La data di affissione degli elenchi sarà comunicata sul sito della scuola.
L’eventuale comunicazione di non ammissione verrà data alle famiglie, mezzo mail, con motivazione della non ammissione.
I nominativi degli alunni non accolti unitamente alle restanti richieste di iscrizione andranno a costituire una lista d’attesa; qualora si rendessero disponibili posti si procederà all’ammissione alla frequenza sulla base della graduatoria.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
Alla Scuola Primaria devono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 Dicembre 2026, quindi, per l’anno scolastico 2026/2027 gli obbligati sono i nati entro il 31.12.2020.
E’ riconosciuta, inoltre, alle famiglie la facoltà di iscrivere anticipatamente alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini nati entro il 30 Aprile 2021, cioè quelli che compiono i 6 anni di età entro il 30 Aprile 2027. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, è opportuno che i genitori/gli esercenti la patria potestà considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle Scuole dell’Infanzia frequentate dai propri figli.
Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli alunni che nel corrente anno scolastico stanno frequentando la classe 5^ della Scuola Primaria, sono chiamati ad iscriversi alla 1^ classe della Scuola Secondaria di 1° Grado. Non sono previste iscrizioni d’ufficio.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Gli alunni, che nel corrente anno scolastico stanno frequentando la classe 3^ della scuola secondaria di 1° Grado, sono chiamati ad iscriversi alla classe prima di un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario o al primo anno di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale. Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo" espresso dal Consiglio di Classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo di istruzione
A tal fine, si rammenta che tale consiglio va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. In attuazione dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento prevista dal PNRR e valorizzare il “consiglio di orientamento” rilasciato dalle istituzioni scolastiche, è stato adottato, con il decreto ministeriale 14 novembre 2024, n. 229, il modello nazionale di “consiglio di orientamento”, che è integrato e messo a disposizione delle famiglie all’interno dell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida per l'orientamento, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, accessibile nell’area riservata della Piattaforma Unica. Si precisa che, trattandosi di “consiglio”, lo stesso si configura quale strumento idoneo a orientare la scelta dello studente e non può essere utilizzato dalla scuola come elemento preclusivo all’accoglimento di una domanda di iscrizione.
ISCRIZIONI ONLINE: nuovo accesso al sistema di iscrizioni
Il decreto legge n. 95/2012, prevede che le iscrizioni siano effettuate esclusivamente “on line”, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
A tal fine, il Ministero ha messo a disposizione la piattaforma unica (https://unica.istruzione.gov.it/it) punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.
All’interno della Piattaforma Unica è presente il punto di accesso alle iscrizioni on line, con tutte le informazioni utili per la procedura, raggiungibile a partire dalla voce di menu “Iscrizioni” posta all’interno della sezione “Orientamento”.
Sono altresì presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (“Il tuo percorso”) in relazione alle competenze e aspirazioni (“E-Portfolio” e “Docente tutor”), nonché all’offerta formativa (“Guida alla scelta”) e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento (“Statistiche su istruzione e lavoro”). A partire da quest’anno, inoltre, è disponibile “What’s Next: l’orientamento nel Metaverso”, il nuovo servizio digitale per orientare in modo innovativo gli studenti e le loro famiglie nella scelta dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado.
Questa scuola offrirà servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica per l’intero periodo previsto per le iscrizioni.
Presso la segreteria della scuola in via Collegio Manzoni,43, le famiglie saranno aiutate nella compilazione della domanda, previo appuntamento, telefonando al numero 039/9902016 e riferendosi al personale dell’ufficio alunni nei seguenti giorni e orari:
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 11:00
Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 e nei giorni di
Sabato 24.01.26 e Sabato 7.02.26 dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
Per le iscrizioni alla Scuola Secondaria di II° grado, il supporto alle famiglie prive di dotazione informatica, sarà offerto dalle scuole di destinazione. In subordine, ove necessario, detto supporto sarà offerto da questa scuola. Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione; viene concessa la possibilità di indicare una seconda o terza scelta nel caso in cui la prima scelta non abbia disponibilità di posti. Il sistema di iscrizioni on line comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema di iscrizioni on line comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
Qualora la domanda non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate nel modulo on line è responsabilità dell’ ultima scuola indicata, con il supporto dell’ ambito territoriale, affiancare i genitori nell’ individuazione di una scuola disponibile tenendo conto del percorso prescelto. Per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021.
ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA
La scuola predispone il modello della domanda che sarà reso disponibile alle famiglie attraverso la pagina dedicata al sistema di iscrizioni on line sulla Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), a cui si può accedere dal sito web dell’ I.C. di Merate. Prima dell’avvio delle iscrizioni la scuola aggiornerà le informazioni pubblicando i documenti che la caratterizzano (PTOF – RAV- rendicontazione sociale) sul portale Internet “Scuola in chiaro”. Questa operazione consentirà alle famiglie di disporre di un quadro quanto più esauriente possibile delle informazioni di interesse.
Il Piano dell’offerta formativa dell’I.C. di Merate per il triennio 2025/2026-2026/2027-2027/2028-elaborato ai sensi dei commi da 12 a 19 dell’art. 1 della L 107/2015 sarà disponibile anche sul sito della scuola all’indirizzo https://www.comprensivomerate.edu.it/pagine/offerta-formativa
ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
− individuano la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno del servizio “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;
− accedono all’area riservata della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026;
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 14 febbraio 2026;
− dopo la conferma dell’accettazione della domanda di iscrizione procedono, prima
dell’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, all’inoltro della documentazione richiesta da
Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione da parte della scuola;
− tra il 25 maggio e il 30 giugno 2026 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10.
Il sistema di iscrizioni on line della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica.
L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all’interno della Piattaforma Unica, l’app IO e tramite posta elettronica.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337- quater 3* del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale,abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento che non vi provvedano.
Fondamentale sarà il ruolo che potranno svolgere gli Uffici Scolastici Regionali, in raccordo con le scuole e gli Enti locali, nell’informare le famiglie circa tali nuove disposizioni.
3* Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter, co. 3, c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337- quater, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso - Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
OBBLIGO DI ISTRUZIONE - MODALITÀ E VERIFICA DELL’ASSOLVIMENTO
L’obbligo decennale di istruzione, di cui all’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, inizia con la scuola primaria e si assolve nel sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e paritarie, ovvero attraverso l’istruzione parentale.
Dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l’obbligo di istruzione si assolve attraverso una delle seguenti modalità:
− frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o di uno dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
− sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
− istruzione parentale.
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano annualmente, entro il termine delle iscrizioni on line, una comunicazione preventiva in modalità cartacea direttamente al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza, secondo le modalità indicate nelle Linee guida per l’istruzione parentale emanate dal MIM con Nota prot. n. 6640 del 17 dicembre 2025, contenenti indicazioni operative dettagliate cui attenersi, rivolte ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e alle istituzioni scolastiche, alla cui lettura attenta si rimanda. Con riferimento all’anno scolastico 2026/2027, la comunicazione preventiva deve essere presentata entro il 14 febbraio 2026. Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 218 riguardante la disciplina degli esami di idoneità, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione gli alunni/studenti in istruzione parentale devono sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli studenti inserendone l’esito, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità nei tempi previsti, il dirigente scolastico della scuola presso cui è stata presentata la comunicazione preventiva deve sollecitarne la presentazione, stabilendo anche un termine entro il quale provvedere. Decorso inutilmente il termine fissato, il dirigente scolastico provvede a segnalare l’inadempimento al Sindaco del Comune di residenza del minore, organo preposto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, per quanto di competenza, unitamente al dirigente scolastico medesimo.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line (con riferimento all’anno scolastico 2026/2027, entro il 14 febbraio 2026). Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi e Intese bilaterali, gli alunni sostengono l’esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.
Il dirigente scolastico che riceve comunicazione di istruzione parentale o di iscrizione in scuole non paritarie inserisce tempestivamente tali modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’anagrafe degli studenti presente sul sistema SIDI. I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano che tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.
Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso istituzioni formative regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vengono puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.
Si rammenta che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano.
ISTRUZIONE PARENTALE INDICAZIONI PER I GENITORI (O COLORO CHE ESERCITANO LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE) ESTRATTO DALLE “LINEE GUIDA - NOTA PROT. 6640 DEL 17.12.2025” (in allegato)
Se i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) intendono avvalersi dell’istruzione parentale come modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione provvedendo essi stessi all’istruzione dei minori o tramite persona da loro delegata, devono attenersi, per ogni anno scolastico di riferimento, ad una serie di adempimenti per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma:
-entro il termine stabilito annualmente per la presentazione delle domande di iscrizione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono congiuntamente presentare al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (che assume il ruolo di scuola vigilante) una comunicazione preventiva, in forma cartacea, a cui devono essere allegati:
a) la dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei propri figli;
b) il progetto didattico-educativo di massima che si intende far seguire al minore in corso d’anno, predisposto in maniera coerente con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, fermo restando che il progetto didattico-educativo effettivamente svolto e sulla base del quale verranno predisposte le prove d’esame sarà presentato unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di idoneità.
-solo in casi eccezionali, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d’anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti;
-la comunicazione preventiva, comprensiva degli allegati previsti, deve essere rinnovata nei termini previsti, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell’istruzione parentale, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
-entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento per l’idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l’idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare la domanda di iscrizione all’esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva. In quest'ultimo caso i genitori, responsabili dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d’esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell’assolvimento. Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) svolto nel corso dell’anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d’esame. Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l’esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione;
-nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, entro il 20 marzo i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.
In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di iscrizione. Gli alunni sostengono presso una scuola statale o paritaria l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, e l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo al termine della scuola secondaria di primo grado, in qualità di candidati privatisti, ovvero sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
ISCRIZIONI IN ECCEDENZA
In previsione di richieste di iscrizioni in eccedenza, rispetto al numero massimo di iscrizioni accoglibili, l’Istituto Comprensivo procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di Istituto da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’Istituto Comprensivo sez. ”regolamenti” e per le iscrizioni on line in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.
LA DATA DELL’INVIO DELLA DOMANDA ON LINE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA O DELLA CONSEGNA DELLA DOMANDA CARTACEA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA NON COSTITUIRÀ ELEMENTO DI PRIORITÀ SE AVVERRÀ ENTRO I TERMINI (13/01/2026 – 14/02/2026).
SCELTA DEL MODELLO ORARIO SETTIMANALE DI LEZIONE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale. Il modulo di iscrizione dettaglia i tempi scuola possibili, evidenziando il tempo scuola già attivo nell’istituzione scolastica.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. Tali criteri saranno pubblicati sul sito della scuola, sezione "regolamenti".
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno alla scuola primaria e delle opzioni di tempo prolungato alla scuola secondaria è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che sono portate a conoscenza delle famiglie, con apposita nota inserita sul modulo on line di iscrizione.
ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
Le iscrizioni di alunni in situazione di disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Il profilo di funzionamento ( Art. 5 comma 3 Dlgs 66/2017 modificato dal Dlgs 96/19) sarà trasmesso dalla famiglia alla scuola dopo la sua predisposizione .
Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente Locale, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
L’alunno con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992/104. Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2026/2027, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
Gli alunni con DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera o dispensati dalle prove scritte di lingua straniera conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 45 del d. P.R. 394 del 1999. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. Nei casi i cui genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso.
La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati. In caso di adozione internazionale, qualora l’iscrizione avvenga in una fase in cui l’iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un “codice provvisorio”, che verrà sostituito dall’istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l’adozione avvenuta all’Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni). In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori degli alunni che si iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria o Secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, che sono effettuate in modalità cartacea, la scelta sarà effettuata mediante compilazione di apposito modello.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata attraverso un’apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 25 maggio al 30 giugno 2026 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
• Attività didattiche e formative;
• Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente ;
• Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
FREQUENZA DI UNA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA NON STATALE E NON PARITARIA
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Per l’a.s. 26/27 entro il 14 febbraio 2026. Alla primaria gli alunni sostengono l’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione; alla secondaria sostengono l’esame di ammissione, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero l’esame di idoneità, nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.
CODICE MECCANOGRAFICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO di MERATE: LCIC81800E
CODICI MECCANOGRAFICI DEI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
▪ Scuola Primaria di Montello LCEE81801L
▪ Scuola Primaria di Sartirana LCEE81804Q
▪ Scuola Primaria di Pagnano LCEE81803P
▪ Scuola Secondaria di I° grado di Merate LCMM81801G
Notizie Tag pagina: Iscrizioni
Pubblicato il 22-12-2025

