Regolamento disciplinare
Valutazione del comportamento degli studenti
Il regolamento di disciplina dell’IC Merate si uniforma a quanto disposto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007), di cui si riporta un estratto con evidenziate alcune parole chiave:
Dal DPR n. 249/1998, modificato da DPR n. 235/2007
Art. 3 (Doveri)
- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati sono dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
- Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Questo regolamento disciplinare d’istituto ha perciò lo scopo di individuare comportamenti sanzionabili e porli in relazione con le relative sanzioni.
L’eventuale sanzione è espressione di intenzionalità educativa e ha l’obiettivo di rinsaldare la relazione tra scuola e famiglia ponendo al centro la crescita culturale, educativa e sociale dello studente.
Le sanzioni sono temporanee, graduate, proporzionate all’infrazione, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Tengono conto della situazione dell’alunno e gli garantiscono il diritto di difesa prima dell’applicazione della sanzione.
Le sanzioni relative all’uso scorretto dei cellulari a scuola (studenti scuola secondaria di primo grado e IV V primaria) sono contenute in uno specifico regolamento disciplinare, pubblicato a parte.
Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal singolo docente o dal dirigente scolastico sono:
- Richiamo verbale. È verbalizzato da parte dell’insegnante, che rileva una mancanza lieve nel comportamento dell’alunno.
- Annotazione sul diario dello studente o sul registro online. È una comunicazione scritta ai genitori ed è applicabile per infrazioni lievi. Richiede la presa visione da parte del genitore ed è scritta dal singolo docente di classe.
- Nota sul registro online di classe. È una nota disciplinare registrata sul registro online. Può essere, a giudizio del docente, accompagnata da comunicazione scritta sul diario ed è scritta dal singolo docente di classe.
- Convocazione dei genitori. Da parte del coordinatore di classe o dal dirigente scolastico, a seconda della gravità del comportamento.
- Percorso di recupero educativo. Di competenza del coordinatore di classe e del dirigente scolastico. Richiede, una volta sentito lo studente, la convocazione dei genitori per informarli dei fatti.
È applicabile per infrazioni relative alla correttezza di comportamento o per danni volontari arrecati ai beni pubblici. Il periodo di applicazione non può superare i cinque giorni consecutivi.
Può consistere, a seconda dei casi in:- – attività a favore della comunità scolastica (riordino della biblioteca o dei materiali scolastici, trascrizione di testi o documenti o altre attività similari);
- – riconversione del tempo libero in attività di studio;
- – riparazione del danno (possibile solo nel caso che l’esecuzione non comporti pericolo per lo studente).
Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal consiglio di classe o interclasse sono le seguenti:
Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni. È applicabile in caso di infrazioni gravi, comportamenti violenti, atteggiamenti offensivi nei confronti dei compagni o degli adulti che operano nella scuola. La sanzione può prevedere anche l’esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d’istruzione. Il numero dei giorni di allontanamento è proporzionato alla gravità del fatto.
La sanzione di sospensione può essere totalmente o parzialmente riconvertita in percorsi di recupero educativo.
Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni.
Applicabile in caso di atti di violenza grave, reiterati o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. È adottata dal Consiglio d’istituto. Può comportare, in caso di recidiva e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, “esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.” (DPR n. 235/2007, art. 9bis).
La sospensione dalle lezioni e l’allontanamento da scuola sono applicabili alla sola scuola secondaria di I grado.
Si ricorda inoltre che contro le sospensioni dalle lezioni è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia d’istituto che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
Sanzioni disciplinari per la scuola secondaria di primo grado
Comportamento sanzionabile |
Organo competente |
Sanzione prevista |
In caso di ripetizione |
Abbigliamento inadeguato |
Insegnante |
Richiamo verbale |
Colloquio con la famiglia |
Ritardo non giustificato Assenza non giustificata |
Insegnante (Coordinatore classe) |
Annotazione sul registro di classe e richiesta di giustificazione scritta. |
Comunicazione scritta ai genitori |
Assenze frequenti / immotivate Assenze strategiche Ritardi frequenti |
Insegnante/ Dirigente scolastico |
Richiamo scritto sul diario o annotazione sul registro Accertamento telefonico da parte della scuola |
Comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera Convocazione della famiglia |
Mancato rispetto degli impegni richiesti: portare il materiale, restituire le verifiche, firme previste… |
Insegnante (Coordinatore di classe) |
Richiamo verbale o annotazione scritta sul diario o sul registro |
Eventuale colloquio con la famiglia |
Mancato svolgimento dei compiti |
Insegnante |
Richiamo verbale |
Nota sul registro di classe Comunicazione scritta ai genitori e/o convocazione dei genitori |
Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni |
Insegnante Dirigente scolastico |
Annotazione scritta sul diario o sul registro |
Nota sul registro di classe ed eventuale convocazione dei genitori da parte del dirigente scolastico |
Danneggiamento delle cose altrui |
Insegnante e consiglio di classe |
Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori e riparazione economica del danno |
Eventuale provvedimento di sospensione o esecuzione di attività a favore della scuola |
Falsificazione della firma dei genitori |
Insegnante Dirigente scolastico |
Accertamento telefonico Nota sul registro di classe Convocazione del genitore |
Eventuale provvedimento di sospensione o esecuzione di attività a favore della scuola |
Accertata sottrazione di materiale, oggetti personali |
Insegnante e Consiglio di classe Dirigente scolastico |
Colloquio con alunno/i Intervento educativo: discussione in classe Eventuale richiamo scritto su diario e colloquio con individuazione delle possibili forme di risarcimento |
Richiamo scritto su diario Richiamo ufficiale scritto del dirigente scolastico con richiesta risarcimento danni. Provvedimento sospensivo dalle attività complementari, ricreative e sportive, uscite didattiche |
Danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche |
Insegnante e Consiglio di classe |
Annotazione sul registro di classe, intervento educativo, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno o esecuzione di attività a favore della scuola |
Eventuale provvedimento di sospensione entro i quindici giorni (Consiglio di classe) o esecuzione di attività a favore della scuola |
Scorrettezze, offese o molestie verso i compagni |
Insegnante Consiglio di classe Dirigente scolastico |
Nota sul registro di classe ed eventuale convocazione dei genitori a seconda della gravità |
Eventuale esecuzione di attività a favore della scuola (Consiglio di classe) e/o provvedimento di sospensione |
Scorrettezze, offese verso gli insegnanti o il personale ATA |
Consiglio di classe Consiglio d’istituto |
Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori ed eventuale provvedimento di sospensione a seconda della gravità |
Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni |
Grave violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone |
Consiglio di classe Consiglio d’istituto |
Convocazione della famiglia con provvedimento di sospensione a seconda della gravità |
Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale |
Sanzioni disciplinari per la scuola primaria
Comportamento sanzionabile |
Organo competente |
Sanzione prevista |
In caso di ripetizione |
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Abbigliamento inadeguato |
Singolo docente / team |
Richiamo verbale |
Colloquio con la famiglia |
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Assenze frequenti / immotivate Assenze strategiche Ritardi frequenti |
Singolo docente / team Dirigente scolastico |
Richiamo scritto sul diario Accertamento telefonico da parte della scuola |
Comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera Richiamo ufficiale scritto del dirigente scolastico Convocazione dei genitori da parte del dirigente scolastico |
|
Mancato rispetto degli impegni richiesti: portare il materiale, restituire le verifiche, firme |
Singolo docente / team |
Richiamo verbale Eventuale annotazione sul diario |
Richiamo scritto sul diario Colloquio con famiglia |
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Comportamenti pericolosi per sé e per gli altri |
Docenti di team |
Colloquio con alunno/i Intervento educativo: discussione in classe Richiamo scritto sul diario |
Colloquio con la famiglia ed eventuale convocazione dei genitori da parte del dirigente scolastico |
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Aggressività fisica nei confronti delle persone Discriminazioni di varia natura Insulti, minacce, ricatti |
Docenti di team Dirigente scolastico |
Colloquio con alunno/i Intervento educativo: discussione in classe Richiamo scritto sul diario Colloquio con famiglia |
Richiamo ufficiale scritto del dirigente scolastico Provvedimento sospensivo dalle attività complementari, ricreative e sportive, uscite didattiche Convocazione dei genitori da parte del dirigente scolastico |
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Accertata sottrazione di materiale, oggetti personali |
Singolo docente / team Dirigente scolastico |
Colloquio con alunno/i Intervento educativo: discussione in classe Eventuale colloquio con famiglia, docenti e D.S. per restituzione e/o individuare le possibili forme di risarcimento |
Richiamo ufficiale scritto del dirigente scolastico con richiesta risarcimento danni. Provvedimento sospensivo dalle attività complementari, ricreative e sportive, uscite didattiche |
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Danni a strutture |
Singolo docente / team Dirigente scolastico |
Richiamo scritto sul diario Colloquio con alunno/i Intervento educativo: discussione in classe Colloquio famiglia, docenti e dirigente per le possibili forme di risarcimento |
Richiamo ufficiale scritto del dirigente scolastico con richiesta di risarcimento danni Provvedimento sospensivo dalle attività complementari, ricreative e sportive, uscite didattiche |
Pubblicato il 21-03-2023